PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL), il dipartimento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

          b) ex esposto ad amianto, il soggetto che ha interrotto il rapporto di lavoro con l'impresa nella quale esisteva il rischio di contaminazione da amianto e che ha lavorato amianto o materiali contenenti amianto per almeno dieci anni. Per i soggetti che anno subìto l'esposizione per periodi inferiori, ma a dosi elevate, è ammessa la facolta di fare richiesta allo SPSAL per il riconoscimento della condizione di ex esposto ad amianto. La presente definizione si applica esclusivamente ai fini della sorveglianza sanitaria;

          c) sorveglianza sanitaria, gli accertamenti sanitari effettuati con protocollo e periodicità previsti dagli articoli 157 e 160 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1987.

Art. 2.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Al fine della tutela della salute degli individui e nell'interesse della collettività, gli ex esposti ad amianto hanno diritto

 

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alla sorveglianza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale.
      2. La sorveglianza sanitaria a favore degli ex esposti ad amianto è effettuata da medici competenti degli SPSAL e, in caso di giustificata indisponibilità, dai medici competenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.
      3. La sorveglianza sanitaria viene effettuata su base volontaria dopo che al lavoratore sono stata fornite le informazioni previste dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. A tale fine lo SPSAL promuove l'informazione a favore dei soggetti ex esposti ad amianto che non sono mai stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria ovvero non hanno ricevuto le informazioni di cui all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991.
      4. La sorveglianza sanitaria si attiva mediante semplice richiesta allo SPSAL territorialmente competente esibendo la documentazione atta a comprovare la condizione di ex esposti ad amianto; nei casi controversi o dubbi per esposizioni saltuarie o indirette lo SPSAL decide sulla sussistenza della condizione di ex esposto ad amianto dopo avere espletato le opportune indagini.